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D.M. 15/04/2003 n. 130Art. 13. Sorgente di energia elettrica di riserva 1. La sorgente di energia elettrica di riserva dell'impianto di radiocomunicazioni (dotazione obbligatoria e duplicazione, qualora prevista) deve essere a) indipendente da quella richiesta per la propulsione della nave e della rete elettrica di bordo b) preferibilmente costituita da batterie di accumulatori ricaricabili c) situata, per quanto praticamente possibile, nella parte più elevata della nave in vicinanza ed almeno allo stesso livello degli impianti da alimentare d) di agevole e rapida inserzione. 2. Le batterie di accumulatori costituenti la sorgente di energia di riserva devono essere posizionate ed installate in modo da a) assicurare il miglior servizio possibile b) assicurare una ragionevole durata c) assicurare un ragionevole grado di sicurezza d) fornire, quando sono in piena carica, almeno il minimo di ore di fun zionamento prescritto indipendentemente dalle condizioni ambientali e) assicurare che la temperatura di esercizio nelle differenti condizioni di funzionamento e di carica rimanga entro le specifiche del costruttore. 3. Deve essere previsto un sistema di carica automatica delle stesse con un tempo di ricarica alla minima capacità richiesta, massimo di 10 ore. La capacità delle batterie deve essere verificata, se la nave non è in mare, ad intervalli non superiori a 12 mesi. 4. La sorgente di energia elettrica di riserva deve prevedere un voltmetro, un amperometro ed un quadro di distribuzione con protezioni per ciascun impianto alimentato, da installarsi nel locale dove sono installati gli impianti radio. 5. La sorgente di energia elettrica di riserva deve poter assicurare, con commutazione automatica, il funzionamento dei seguenti impianti a) impianto radioelettrico ad onde metriche (VHF) di cui alla Regola 7.1.1 del Capitolo IV citato al precedente articolo 7 gnali d'allarme e, a secondo delle aree operative della nave, dei seguenti impianti: 1) impianto radioelettrico ad onde ettometriche di cui alla Regola 9.1.1 del Capitolo IV citato al precedente articolo 7; 2) terminale INMARSAT di cui alla Regola 10.1.1 del Capitolo IV citato al precedente articolo 7; 3) impianto ad onde ettometriche e decametriche di cui alla Regola 10.2.1 o 11.1 del Capitolo IV citato al precedente articolo 7; 4) gli impianti di duplicazione, qualora prevista, di cui al precedente articolo 9, commi 4, 5, 6, 7; 5) gli impianti, integrati e non, necessari all'espletamento delle funzioni DSC e di telegrafia a stampa diretta. 6. Gli impianti di duplicazione, qualora prevista, dovranno essere alimentati con linea indipendente provvista di interruttore e protezioni sul quadro di distribuzione. 7. Qualora un impianto radioelettrico, per poter espletare pienamente la sua funzione, necessiti di ricevere costantemente dei dati relativi alla navigazione, la sorgente di energia elettrica di riserva deve alimentare anche tali impianti per garantire che i dati vengano forniti in permanenza in caso di malfunzionamento sia della sorgente di energia elettrica principale, sia di quella di emergenza. 8. La sorgente di energia elettrica di riserva può essere adibita, in via facoltativa e limitatamente agli impianti riportati all'articolo 5 del presente regolamento, all'alimentazione di altri apparati di radiocomunicazione purchè le batterie siano di capacità sufficiente ad assicurare la prescritta autonomia. La linea di alimentazione relativa dovrà però essere indipendente, provvista di interruttore e protezioni sul quadro di distribuzione. 9. La batteria di accumulatori deve avere capacità sufficiente ad assicurare il funzionamento degli impianti di cui al precedenti commi 5 e 8 per a) un periodo di almeno 1 ora se gli impianti di radiocomunicazione sono anche alimentati mediante il dispositivo di commutazione automatica di cui al comma 7 dell'articolo 12 dalla sorgente di energia elettrica di emergenza b) un periodo di almeno 6 ore se la sorgente di energia elettrica di emergenza non è disponibile. Per gli apparati aventi consumo diverso nelle condizioni di piena trasmissione e ricezione esso si calcola come il consumo in ricezione più 1/2 del consumo in piena trasmissione. 10. Il locale degli accumulatori costituenti la sorgente di energia elettrica di riserva deve essere provvisto di sfogatoi nella parte più elevata per l'uscita dei gas che si producono durante la carica. È ammesso che gli accumulatori vengano sistemati nell'area in cui è allocato l'impianto radioelettrico, purchè posti in uno scompartimento perfettamente stagno e munito di sfogatoi di gas verso l'esterno. Gli accumulatori possono essere anche sistemati in cassoni esterni appositamente protetti. Art. 14. Alimentazione degli impianti 1. Gli impianti espletanti le seguenti funzioni a) VHF - DSC - DSC WATCH b) MF - DSC - DSC WATCH c) MF/HF - DSC - DSC WATCH - NBDP d) terminale INMARSAT e) ricevitore radiotelefonico di guardia sulla frequenza 2182 kHz f) radiogoniometro g) ricevitore NAVTEX h) VHF aeronautico; devono essere alimentati separatamente ovvero uno o più alimentatori non potranno alimentare più di uno dei sopracitati gruppi. 2. Il ricevitore NAVTEX, il ricevitore radiotelefonico di guardia sulla frequenza 2182 kHz, il radiogoniometro ed il VHF aeronautico possono essere alimentati, in alternativa, dal quadro di distribuzione che alimenta gli impianti di ausilio alla navigazione. Art. 15. Impianto di illuminazione di riserva 1. Il locale dove è ubicato l'impianto radio deve essere ben illuminato e dotato di un conveniente impianto di illuminazione di riserva di sicuro affidamento, indipendente da quello principale di bordo. 2. Sono necessarie due lampade installate in parallelo al fine di garantire il regolare svolgimento delle normali operazioni di controllo e comando degli apparati. 3. Le lampade di ricambio devono essere nelle immediate vicinanze in modo da favorire la sostituzione. 4. Deve essere previsto un interruttore per l'illuminazione di riserva. Qualora l'impianto radio sia installato in un locale differente dalla plancia, deve essere previsto un deviatore sul posto operatore ed un deviatore all'interno del locale in prossimità della porta d'accesso. 1. L'impianto radioelettrico (dotazione obbligatoria e, qualora prevista, duplicazione) può essere situato nell'area coperta di plancia o in un locale differente dalla plancia. 2. L'impianto, indipendentemente dalla sua ubicazione, deve essere situato in maniera tale che nessuna interferenza di origine meccanica, elettrica o di altra natura possa inficiarne il corretto funzionamento. Occorre, inoltre, assicurare la compatibilità elettromagnetica con gli altri sistemi ed evitare ogni possibile interazione negativa. 3. L'impianto radioelettrico deve essere situato in maniera tale da assicurare un grado elevato di sicurezza e di disponibilità delle funzioni operative, nel rispetto delle condizioni ambientali previste dalle norme tecniche degli apparati. 4. È fatto divieto di porre nei locali dove è ubicato l'impianto radio materiali facilmente infiammabili. 5. L'impianto radioelettrico deve essere anche munito di un'illuminazione elettrica affidabile e continua, indipendente dalle fonti di energia elettrica principale e di emergenza, che consente di illuminare in modo soddisfacente i comandi necessari all'uso dell'impianto. 6. Il locale dell'impianto radioelettrico deve essere fornito di un orologio da parete, antimagnetico, di tipo navale, di sicuro affidamento, solidamente fissato in posizione tale che l'intero quadrante possa facilmente essere osservato dal posto di lavoro radiotelefonico. Tale orologio deve essere provvisto di lancetta centrale per i secondi e comportare un quadrante non inferiore a 12,5 cm portante in periferia, nettamente distinte, le divisioni in secondi ed il settore del quadrante indicante il periodo di silenzio radiotelefonico. 7. Il nominativo internazionale MMSI e gli altri dati relativi all'uso dell'installazione radio devono essere chiaramente visibili nel locale dove viene installato l'impianto radioelettrico. 8. Nelle immediate vicinanze degli apparati preposti al soccorso, devono essere indicate le procedure da seguire per le chiamate di soccorso. 9. Nel caso in cui l'impianto radioelettrico venga sistemato in un locale differente dalla plancia, detto locale deve essere situato nella parte più alta possibile della nave; esso deve essere facilmente accessibile sia per l'uso immediato in caso di pericolo, sia per la manutenzione e riparazione degli apparati. 10. Il locale dove è situato l'impianto radioelettrico deve essere saldamente fissato alla struttura della nave e risultare a perfetta tenuta d'acqua. Il soffitto e le pareti esterne devono avere un rivestimento protettivo contro l'umidità. 11. Inoltre il locale stesso deve essere esposto il meno possibile alle infiltrazioni di agenti esterni dannosi alla buona conservazione delle apparecchiature e deve disporre di un sistema di riscaldamento non a vapore, al fine di evitare il depositarsi di umidità sulle apparecchiature stesse. 12. Il locale dove viene installato l'impianto radioelettrico deve essere ben areato e munito di sportelli stagni nelle varie pareti, disposti in modo da assicurare la circolazione d'aria anche quando una parte di essi debba essere chiusa a causa delle cattive condizioni del mare. Qualora ciò non sia possibile, deve essere sistemato, nel punto più adatto, un aspiratore che però non deve creare disturbi acustici ed elettrici. 13. Qualora il locale dove è situata la stazione radioelettrica non sia ubicato al livello immediatamente al di sotto rispetto a quello su cui sono installate le antenne, gli apparati ad onde ettometriche o ettometriche/decametriche devono essere muniti di «accordatore automatico d'antenna». Art. 17. Sistemazione in plancia 1. L'impianto radioelettrico (dotazione obbligatoria e, qualora prevista, duplicazione) può essere situato nell'area coperta di plancia. In tal caso gli apparati devono essere sistemati possibilmente in maniera compatta ed ergonomica e misure efficaci devono essere prese per evitare disturbi (rumori, luci) ed interferenze tra l'operato dell'ufficiale di guardia e dell'operatore radio. Art. 18. Sistemazione in un locale adiacente alla plancia 1. L'impianto radioelettrico può essere situato in un locale adiacente alla plancia e con accesso diretto dalla stessa. In tal caso occorre rendere disponibili nella plancia, quanto più possibile vicino alla postazione di governo nave, almeno le seguenti funzioni a) comunicazioni radiotelefoniche ad onde metriche (VHF) da assicurarsi con apparato sul quale è possibile eseguire la selezione dei canali ed il controllo dei parametri operativi. L'impianto può essere quello della dotazione base b) trasmissione automatica con priorità assoluta (per gli apparati della dotazione base, per aree operative e della duplicazione) delle chiamate di soccorso con tecnica DSC nella gamma delle onde metriche (VHF) e delle onde ettometriche (MF) o ettometriche/decametriche (MF/HF), nonchè attraverso i terminali INMARSAT se la nave è dotata di tali impianti d) ricezione delle informazioni marittime di sicurezza (MSI) emanate attraverso il sistema NAVTEX, il cui apparato ricevente deve essere disposto in maniera da poter consentire un sicuro monitoraggio della ricezione delle informazioni stesse e) monitoraggio, mediante indicazione acustica e visiva, della ricezione delle informazioni marittime di sicurezza (MSI) emanate attraverso l'INMARSAT con il sistema delle chiamate di gruppo (EGC) o a mezzo diffusione telegrafica a stampa diretta su onde ettometriche/ decametriche f) allarme ottico e acustico di fine autonomia della batteria di accumulatori costituenti la sorgente elettrica di riserva. Art. 19. Sistemazione in un locale non adiacente alla plancia 1. L'impianto radioelettrico può essere situato in un locale differente dalla plancia e ad essa non adiacente. In tal caso occorre rendere disponibili nella plancia, quanto più possibile vicino alla postazione di governo nave, almeno le seguenti funzioni |
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